Bollette e Pagamenti

Capire la bolletta

Spigare tutti i dati presenti sulla fattura non è qualcosa che può essere fatto in poche righe. Per poter meglio comprendere la lettura della bolletta vi invitiamo a visionare i seguenti link:

Una spiegazione completa pubblicata da ARERA – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Dove è possibile accedere ad un glossario e ad una guida delle voci di spesa

Come leggere la bolletta dell’energia elettrica – Pubblicato da Atucons

Come leggere la bolletta del gas – Pubblicato da Atucons

Cosa si intende per acconto e conguaglio?

Acconto: significa che la bolletta è stata calcolata esclusivamente sulla base di consumi stimati, perché per periodo di consumo fatturato non sono disponibili letture reali del contatore (rilevate da distributore o auto letture).

Conguaglio
: significa che la bolletta è stata calcolata esclusivamente sulla base di consumi effettivi (letture rilevate dal Distributore o auto letture).

Conguaglio e Acconto: si tratta delle bollette i cui consumi sono in parte calcolati sulla base di letture rilevate (o auto letture) e in parte stimati.

Stima dei consumi della luce

I consumi elettrici vengono stimati a partire dall’anno precedente oppure, se questi non sono disponibili, sulla base dei dati di consumo dichiarati dal cliente in fase di stipula contrattuale.

Stima dei consumi del gas

Per ridurre al minimo lo scostamento tra i consumi effettivi e quelli stimati, nel gas il calcolo viene effettuato sulla base dei consumi storici e del profilo di prelievo del cliente, nonché dell’andamento climatico. Per i nuovi clienti, invece, le stime verranno effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’utenza, nonché in base alla stima di consumo dichiarata al momento della stipula contrattuale.

Cosa sono le fasce orarie?

L’energia elettrica ha un prezzo diverso a seconda del momento in cui la si utilizza: costa di più durante il giorno, quando c’è più richiesta, e costa meno la sera, la notte e durante i giorni festivi.

Per questo motivo, i contatori elettronici rilevano i consumi distinguendoli nelle seguenti 3 fasce:

  • F1 (ore di punta): lun-ven dalle 8.00 alle 19.00, escluse festività nazionali
  • F2 (ore intermedie): lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00,  escluse festività nazionali
  • F3 (ore fuori punta): lun-sab dalle 23.00 alle 7.00 e la domenica e i festivi tutta la giornata

A partire dai consumi rilevati in queste 3 fasce, in bolletta i consumi possono essere fatturati secondo altre due opzioni:

  • F1 – F23  (opzione bioraria): Applicata alle utenze ad uso domestico, l’opzione bioraria prevede la fatturazione dei consumi distinta in due sole fasce: F1 e F23. La fascia F23 comprende tutte le ore incluse nelle fasce F2 e F3
  • F0 (opzione monoraria): L’opzione monoraria viene applicata quando il contatore del cliente non è in grado di leggere i consumi per fascia oppure su scelta del cliente. In questo secondo caso, venendo meno la distinzione per fasce, il prezzo dell’energia resta invariato per tutte le ore del giorno e tutti i giorni della settimana


QUANDO CONVIENE LA TARIFFA BIORARIA?

Fino a qualche anno fa, la tariffa bioraria permetteva un significativo risparmio in bolletta a chi concentrava almeno i 2/3 dei consumi di elettricità nelle fasce serali-notturne e nei fine settimana. Oggi non è più così.
Rispetto al passato, le differenze di prezzo tra la fascia diurna (F1) e la fascia F23 si sono ridotte molto, perché grazie alle fonti rinnovabili si produce molta più energia di giorno. Perciò, a meno che non si consumi più dell’80% in fascia F23, la tariffa bioraria non conviene più: cercare di concentrare i consumi nelle fasce serali-notturne e durante i fine settimana potrebbe rivelarsi una fatica inutile!
Quindi, venendo meno il risparmio, oggi risulta più comodo attivare una tariffa monoraria che lascia massima libertà nei consumi. Per quanto riguarda la convenienza, invece, può risultare molto più utilebloccare il prezzo dell’energia e mettersi al riparo dagli aumenti.
Le offerte EstEnergy con opzione monoraria che ti permettono di bloccare i prezzi sono:
TOP Luce (con Bonus di 15€) e TOPCLUB Luce (con Bonus di 30€, dedicata ai clienti EstEnergy che attivano per la prima volta anche un contratto di fornitura elettrica con EstEnergy).

Quando conviene la tariffa bioraria?

Fino a qualche anno fa, la tariffa bioraria permetteva un significativo risparmio in bolletta a chi concentrava almeno i 2/3 dei consumi di elettricità nelle fasce serali-notturne e nei fine settimana. Oggi non è più così.
Rispetto al passato, le differenze di prezzo tra la fascia diurna (F1) e la fascia F23 si sono ridotte molto, perché grazie alle fonti rinnovabili si produce molta più energia di giorno. Perciò, a meno che non si consumi più dell’80% in fascia F23, la tariffa bioraria non conviene più: cercare di concentrare i consumi nelle fasce serali-notturne e durante i fine settimana potrebbe rivelarsi una fatica inutile!
Quindi, venendo meno il risparmio, oggi risulta più comodo attivare una tariffa monoraria che lascia massima libertà nei consumi. Per quanto riguarda la convenienza, invece, può risultare molto più utile bloccare il prezzo dell’energia e mettersi al riparo dagli aumenti.

Che cosa è il deposito cauzionale?

Il Deposito Cauzionale è una somma di denaro che può essere richiesta dalle società di vendita ai clienti a titolo di garanzia, per tutelarsi da eventuali morosità e insolvenze.
Il versamento del deposito cauzionale non è dovuto se il pagamento avviene tramite domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito, che costituiscono forma di garanzia equivalente al deposito.
In caso di cessazione del contratto e in assenza di insolvenze, il deposito cauzionale viene restituito, maggiorato degli interessi legali e in conformità a quanto disposto dall’ARERA (articolo 12 della delibera n. 229/01 del 18/10/2001 e successive modifiche e integrazioni). I fornitori scelti da ATUCONS non applicano il deposito cauzionale.

Che cosa succede se la bolletta arriva in ritardo?

Talvolta possono verificarsi dei ritardi di consegna delle bollette non dipendenti dal Fornitore. Se hai ricevuto la bolletta a ridosso della scadenza contatta il fornitore ai numeri indicati in bolletta o segnala ad Atucons il disguido. Si troverà sicuramente il modo di agevolarti, concordando un’altra scadenza, o una dilazione.

Sono previste more per ritardi nei pagamenti?

. Se il pagamento avviene oltre i termini di scadenza indicati in bolletta, il Fornitore potrà richiedere al Cliente gli interessi di mora maturati fino alla data dell’effettivo pagamento, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Cosa succede se non si paga la bolletta della luce?

In caso di mancato pagamento delle bollette, il Fornitore invierà una comunicazione scritta per la costituzione in mora del cliente (sollecito), indicante il termine ultimo entro cui il cliente deve provvedere al pagamento.

Per evitare o interrompere questa procedura è necessario che il cliente dimostri l’avvenuto pagamento dell’importo insoluto, mediante l’invio di copia della ricevuta di pagamento via email o a mezzo fax, all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito.

Nel caso in cui il termine ultimo di pagamento non venga rispettato, dopo 3 giorni lavorativi il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura del cliente (interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna). Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima della sospensione della fornitura, l’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
Decorso anche il termine dalla sospensione della fornitura indicato nella lettera di costituzione in mora – che non potrà essere inferiore a 20 giorni – qualora il cliente non abbia ancora provveduto al pagamento, Il Fornitore potrà rescindere il Contratto di fornitura (ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile) e richiedere al Distributore la richiesta di rimozione del punto di prelievo dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tal caso, il cliente per riottenere la riattivazione della fornitura dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura, saldando tutti gli insoluti.

Sia in caso di sospensione della fornitura sia in caso di cessazione amministrativa per morosità, saranno a carico del cliente i costi di disattivazione ed eventuale riattivazione della fornitura, secondo quanto previsto dall’ARERA.
Per ulteriori dettagli vai a Riattivazione in seguito a sospensione per morosità.

Cosa succede se non si paga la bolletta del gas?

In caso di mancato pagamento delle bollette, il fornitore invierà una comunicazione scritta per la costituzione in mora del cliente (sollecito), indicante il termine ultimo entro cui il cliente deve provvedere al pagamento.

Per evitare o interrompere questa procedura è necessario che il cliente dimostri l’avvenuto pagamento dell’importo insoluto, mediante l’invio di copia della ricevuta di pagamento via email o a mezzo fax, all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito.

Nel caso in cui il termine ultimo di pagamento non venga rispettato, dopo 3 giorni lavorativi il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura del cliente (interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna).
Decorso anche il termine dalla sospensione della fornitura indicato nella lettera di costituzione in mora – che non potrà essere inferiore a 20 giorni – qualora il cliente non abbia ancora provveduto al pagamento, il Fornitore potrà rescindere il Contratto di fornitura (ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile) e dar corso alla cessazione amministrativa per morosità con inoltro della relativa richiesta al Distributore. In tal caso, il cliente per riottenere la riattivazione della fornitura dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura, saldando tutti gli insoluti.

Sia in caso di sospensione della fornitura sia in caso di cessazione amministrativa per morosità, saranno a carico del cliente i costi di disattivazione ed eventuale riattivazione della fornitura, secondo quanto previsto dal Distributore per lo svolgimento di tali attività.

Cosa fare se si riceve una bolletta con lettura stimata molto diversa da quella riportata nel contatore?

Puoi richiedere la rettifica di una bolletta sovrastimata entro la data di scadenza del pagamento, contattando il Servizio Clienti del Fornitore comunicando il tuo Numero Cliente, il n° della bolletta e la lettura aggiornata del contatore. Se hai la domiciliazione bancaria attiva, ricordati di provvedere al blocco dell’addebito presso la tua banca prima di richiedere la rifatturazione.

Attenzione: se non è la prima volta che rilevi un’importante differenza tra i consumi stimati in bolletta e quelli registrati dal tuo contatore, chiedi al Servizio Clienti una modifica del tuo consumo annuo. Ricorda infatti che, in mancanza di letture rilevate dalla società di Distribuzione o di auto letture, i consumi vengono stimati in base a dati storici, che nel frattempo potrebbero essere cambiati.
In ogni caso, per evitare di incorrere in questo genere di disguidi, ti consigliamo di dare con maggior frequenza l’auto lettura.

In bolletta ho trovato il costo dell'energia reattiva, perché?

L’energia reattiva è una penale che si applica a tutti i punti di fornitura con potenza disponibile pari o maggiore di 16,5 kW che assorbono una quantità di energia reattiva superiore a quella consentita.
La penale viene applicata quando la quantità di energia reattiva è superiore al 33% dell’energia attiva prelevata (fino al 2015 la penale scattava superato il 50%) e aumenta ulteriormente se si supera il 75%. Ecco perché in bolletta si possono trovare due diciture: Penale Reattiva 33 (F1, F2) – Penale Reattiva 75 (F1, F2).
Se la spesa per l’energia reattiva inizia ad essere elevata, ti consigliamo di rivolgerti ad un professionista per effettuare un controllo del tuo impianto ed eventualmente procedere al suo rifasamento.

Canone RAI quanto si paga e chi deve pagare

Dal 2016 tutti i titolari di un’utenza di energia elettrica con residenza anagrafica pagheranno il canone direttamente in bolletta. Questo perché con la Legge di Stabilità 2016 si presume che i titolari di un’utenza di fornitura elettrica detengano anche un apparecchio televisivo nell’abitazione di residenza. Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti i televisori.
In caso di mancata detenzione di un apparecchio televisivo, sarà necessario inoltrare un’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate per essere esonerati dal pagamento.
La stessa dichiarazione può essere utilizzata anche dagli eredi per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica ancora intestata al deceduto, avendo cura di indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del deceduto.

Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.

Per il 2019 il canone annuo ordinario è pari a €90 e si paga a rate (10 rate mensili) da gennaio a ottobre. Importi differenti potrebbero essere addebitati in caso di attivazione dell’utenza in corso d’anno, come da Circolare n. 45/E dell’Agenzia delle Entrate.
I Fornitori hanno introdotto una specifica voce di addebito, denominata Canone di abbonamento alla televisione per uso privato.
La modalità di pagamento rimane quella scelta dal cliente per la bolletta della luce.

Chi può richiedere l'esenzione dal canone RAI?

Oltre a chi non possiede apparecchi televisivi, l’esenzione dal pagamento del canone può essere richiesta da persone con più di 75 anni di età con reddito annuo non superiore a 6.713,98 euro (compresi redditi di familiari conviventi).
La Legge prevede di costituire in futuro, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, un fondo per finanziare l’estensione dell’agevolazione portando il limite reddituale da 6.713,98 euro a 8.000 euro.
Per aggiornamenti su tale limite reddituale e per altri casi particolari di esenzione, visita il sito dell’Agenzia delle Entrate.